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Regolamento - Assicurazioni

Assicurazione medica e bagaglio

In tutti i nostri viaggi è compresa nel prezzo la polizza "Ceassistance e Bagaglio". Di seguito tutte le informazioni utili.

CEASSISTANCE E BAGAGLIO

DEFINIZIONI

Assicurato – Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione – Il contratto di assicurazione.
Bagaglio – L'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
CEA – Un marchio di Mondial Assistance Spa. Che identifica la società stessa.
Ceassistance – Il servizio 24 ore su 24 per l'assistenza alle persone che la società mette a disposizione degli Assicurati, per tramite la Centrale di Allarme di Mondial Assistance S.p.A.
Contraente – La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Domicilio – Il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa – I paesi dell'Europa geografica, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare – Il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi purchè risultanti da regolare certificazione.
Franchigia – La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo – La somma dovuta dalla Società dell'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio – L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia – Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Malattia – L'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Mondo – I paesi non compresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Polizza – Il documento che regola l'assicurazione.
Premio – La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Residenza – Il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro – Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

1. CONDIZIONI COMUNI


1.1 DECORRENZA – DURATA – VALIDITA'

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
a) per assicurati residenti/domiciliati in Italia: dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto. Per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
b) per assicurati residenti all'estero: dalla data del loro arrivo in Italia e per tutto il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;
c) per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo, comunque, di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
d) fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".

1.2 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale di Allarme, devono essere fatte per iscritto.

1.3 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2 PRESTAZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE

2.1 BAGAGLIO
2.1.1 Oggetto
La CEA indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:
- furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale. In eccedenza al capitale assicurato, nel limite del suo 30% e con il limite di € 154,94 per periodo assicurativo, la CEA rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.
2.1.2 Esclusioni
La garanzia non è operante per i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
b) derivanti o imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
- bagnamento e collaggio di liquidi;
c) verificatesi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- il veicolo incustodito non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
d)di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;
e) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
f) denaro in ogni sua forma;
g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, travellers cheques e carte di credito;
h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
i) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
j) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi;
k) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.
2.1.3 Criteri e Limiti di Indennizzo
L'indennizzo verrà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, cosi come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.;
b) con il limite per oggetto pari al 50% del capitale assicurato, con il massimo di € 154,94 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purchè debitamente provato da idonea documentazione;
c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabile dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

2.2. CEASSISTANCE
2.2.1 Oggetto
Ceassistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale di Allarme che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
a) consulenza medica telefonica, anche per accertare lo stato di salute dell'Assicurato;
b) invio gratuito di un medico, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l'urgenza della prestazione, Ceassistance organizzerà il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino;
c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;
d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo. Le prestazioni d) ed e) non saranno effettuate per:
-distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non impediscano la prosecuzione del viaggio;
-malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
f) assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario autorizzato. Ceassistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza.
g) pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato, nei limiti previsti per destinazione dalla "Tabella Capitali Assicurati", dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:
-trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
-ricovero ospedaliero;
-intervento chirurgico;
-onorari medici;
-spese farmaceutiche sostenute in seguito a prescrizione medica;
-spese ospedaliere in genere;
-cure dentarie urgenti, nel limite massimo per periodo assicurativo di € 103,29 per persona;
-cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di € 516,46.
I RIMBORSI VERRANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI € 51,65 PER SINISTRO.
Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale di Allarme, operativa 24 ore su 24. Qualora l'Assicurato si trovasse nella effettiva impossibilità di contattare la Centrale di Allarme, Ceassistance provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70%, semprechè indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa;
h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purchè assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1032,91 per evento;
i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato da Ceassistance, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
l) rientro accompagnato dell'Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diverso da quello contrattualmente previsto;
m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Ceassistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 258,23 con un massimo di € 51,65 al giorno;
n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 51,65 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
o) rientro dell'Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
p) reperimento ed invio di medicinali urgenti, irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;
q) trasmissione o messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei travellers cheques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
s) trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. Ceassistance provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;
t) anticipo di denaro fino a € 1032,91 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio etc) e dovrà essere restituito a Ceassistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
u) costituzione della cauzione penale fino a € 3098,74, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Ceassistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
v) reperimento di un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Ceassistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 516,46.

2.2.2 Esclusioni
La garanzia Ceassistance non è operante per gli eventi e/o spese derivanti o in conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Ceassistance, di una delle prestazioni di assistenza previste. Per le spese di cui alla lettera g) dell'art. 2.2.1, il contatto con la Centrale di Allarme è richiesto esclusivamente nel caso in di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital;
b) tentativo di suicidio o omicidio;
c) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
d) malattie neuropsichiatriche, forme maniacali e forme depressive, stati paranoidi, schizofrenia;
e) alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS);
f) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese;
g) viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi in dentarie;
l) cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite;
m) cure riabilitative;
n) applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
o) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
p) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
q) esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

2.2.3 Disposizioni e Limitazioni di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità della card, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art.2.2.1, lettera g), potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
b) Nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
-aereo di linea (classe economica);
-treno di prima classe;
c) Ceassistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
-ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
-errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
-pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
d) Ceassistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
e) Ceassistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizia, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione e d'esclusivamente nei confronti di Ceassistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

3. IN CASO DI SINISTRO

3.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
L'Assicurato (o chi per esso) deve:
BAGAGLIO
a) darne avviso scritto alla CEA entro dieci giorni dal rientro, specificando le circostanze, i dati anagrafici e dil recapito;
b) allegare:
-Certificato Personale di Assicurazione (card). In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:
-rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (lost and found);
-copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
-copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
-risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
-elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate o acquistate per emergenza;
-ricevute d'acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza.
In caso di furto, scippo o rapina:
-copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
-nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

CEASSISTANCE
Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale di Allarme, operativa 24 ore su 24, specificando:
-numero del Certificato Personale di Assicurazione (card);
-dati anagrafici e recapito.

RIMBORSO SPESE MEDICHE
Per richieste di rimborso di spese direttamente sostenute:
a) darne avviso scritto alla CEA entro dieci giorni dal rientro, specificando le circostanze dell'evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare:
-Certificato Personale di Assicurazione;
-certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
-originale delle spese effettivamente sostenute.

3.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

3.3 DIRITTO DI SURROGA

La CEA si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

3.4 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.


TABELLA CAPITALI ASSICURATI – in €

Destinazione del viaggio Italia Europa Mondo Italia Europa Mondo
Bagaglio (art. 2.1)      
Furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna 361,52 774,69 774,69
Limite per oggetto 154,94 154,94 154,94
Acquisti di prima necessità 108,46 154,94 154,94
Ceassistance (art.2.2)      
Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche, ecc. 516,46 4.131,66 4.131,66

PER OGNI EVENIENZA INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CONTATTARE IL SERVIZIO CEASSISTANCE:
Centrale di Allarme – operativa 24 ore su 24 – Via Ampere, 30 – 20131 Milano
Telefono 0226609280 – Telefax 0270630091

PER OGNI SINISTRO INERENTE LE GARANZIE ASSICURATIVE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE A:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA SPA
Via Ampere, 30 – 20131 Milano
Telefono 0226609504 – Telefax 022665593

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